
Nell’ambito delle professioni sanitarie, svolte in strutture pubbliche e/o private, oltre al generico rischio di responsabilità per danni conseguenti a lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati da errori o violazioni nello svolgimento dell’attività medica e non medica, sussiste un’ulteriore area di responsabilità definita “di Colpa Grave” che deriva dall’Obbligo di Diligenza previsto dall’art. 2104 del Codice Civile a carico del prestatore di lavoro.
Per effetto delle Legge Gelli-Bianco del 2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), tale obbligo ha assunto una particolare rilevanza per i dipendenti di strutture sanitarie e quindi per quelle professioni come medici, infermieri, dirigenti sanitari, che hanno responsabilità di tutela della salute dei pazienti, tanto in regime privato quanto in regime pubblico.
La Legge ha innanzitutto introdotto il principio della Responsabilità Penale per le professioni sanitarie, con riferimento ai casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose.
Inoltre, ha sancito la Responsabilità Civile della struttura e di coloro che esercitano la professione sanitaria (anche quando scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura), per eventuali condotte dolose o colpose a danno di terzi, per mancata applicazione di protocolli obbligatori, oltre a negligenza, imprudenza e trascuratezza.
Una successiva pronuncia della Cassazione ha anche precisato che la struttura sanitaria e il professionista rispondono in solido dei danni arrecati.
Pertanto, per le persone fisiche e/o giuridiche coinvolte sono disponibili diverse soluzioni assicurative che proteggono dalle conseguenze pecuniarie derivanti da responsabilità civile per danni a terzi (pazienti).
Per le persone fisiche in particolare sono inclusi in garanzia i casi di:
Le polizze prevedono in genere l’assunzione dei costi di difesa, nonché una clausola di retroattività per eventi occorsi prima della data di decorrenza della garanzia.
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